I passaggi, nell’ordine in cui li facciamo
- Prima le date. Guardiamo quando è scaduta ogni fattura e se il cliente ha mai riconosciuto il debito per iscritto: una mail con un piano di rientro, una conferma di saldo firmata. Da qui si capisce quanto tempo resta prima della prescrizione.
- Diffida dell’avvocato (opomena pred tužbu). Una lettera in serbo con importo, interessi e un termine breve. Spesso il cliente paga già a questo punto, o propone un piano di rientro. Attenzione a una differenza rispetto all’Italia: in Serbia la diffida stragiudiziale non interrompe la prescrizione. La interrompono il riconoscimento del debito da parte del debitore e l’azione davanti al tribunale.
- Esecuzione sulla base di documento autentico (verodostojna isprava). La legge serba sull’esecuzione annovera tra i documenti autentici la fattura di un soggetto nazionale o estero, accompagnata dal documento di trasporto o da un’altra prova scritta che il debitore è stato informato dell’obbligo. Su questa base il tribunale emette direttamente il decreto di esecuzione, senza una causa preventiva. Tra società è competente il tribunale commerciale (privredni sud). Nella domanda si chiedono anche interessi e spese.
- Opposizione del debitore. Il debitore ha 8 giorni dalla notifica per opporsi. Se l’opposizione è motivata, il procedimento prosegue come causa ordinaria e l’esecuzione resta in attesa della sentenza. Se non si oppone, il decreto diventa definitivo.
- Esecutore pubblico (javni izvršitelj). L’esecuzione dei crediti pecuniari è affidata a un esecutore pubblico, che indichiamo noi nella domanda: può prelevare le somme dai conti del debitore, pignorare beni e crediti verso terzi.
- Se avete già un titolo esecutivo. Con una sentenza serba definitiva o un atto notarile esecutivo si chiede subito l’esecuzione. Una sentenza o un decreto ingiuntivo italiani vanno prima riconosciuti da un tribunale serbo: la reciprocità con l’Italia si presume per legge, ma è un passaggio in più. Se avete solo fatture, spesso conviene partire direttamente in Serbia.
Quanto tempo avete: la prescrizione
Su questo molti esportatori italiani sbagliano, perché ragionano con i dieci anni del codice civile italiano. In Serbia, per le forniture tra imprese, i termini sono più brevi.
| Credito | Termine (Legge sulle obbligazioni, ZOO) |
|---|---|
| Forniture di merci e servizi tra imprese | 3 anni (art. 374) |
| Interessi e altre prestazioni periodiche | 3 anni (art. 372) |
| Termine generale | 10 anni (art. 371) |
| Credito accertato con sentenza definitiva | 10 anni (art. 379) |
| Decorrenza | dal giorno dopo la scadenza (art. 361) |
| Cosa interrompe la prescrizione | riconoscimento del debito (art. 387), azione in tribunale o domanda di esecuzione (art. 388); la diffida no |
Se il contratto con il cliente serbo prevede la legge italiana o un foro italiano, la questione va guardata prima di muoversi: indicatelo già nel primo messaggio.
Termini di pagamento e interessi di mora
La legge serba sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali stabilisce che tra imprese il termine di pagamento non può superare 60 giorni (90 se si paga a rate). Un termine più lungo è ammesso solo con garanzia bancaria a prima richiesta o cambiale avallata. La stessa legge prevede per il creditore un risarcimento forfettario di 20.000 dinari per il ritardo (art. 5). La legge però definisce le imprese con rinvio alle leggi serbe sulle società: se valga anche per un creditore italiano, o per un contratto regolato dalla legge italiana, non è scontato, e lo verifichiamo sul vostro contratto.
Per i crediti in euro gli interessi di mora sono pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea più 8 punti percentuali (Legge sugli interessi di mora).
Chi paga le spese
Le spese dell’esecuzione (tasse giudiziarie, compenso dell’esecutore pubblico, avvocato) le anticipa il creditore, ma alla fine le sostiene il debitore (art. 33 della legge sull’esecuzione). Il rischio vero è un debitore nullatenente: in quel caso le spese anticipate restano a vostro carico. Per questo, prima di partire, controlliamo nei registri pubblici se la società è attiva, se ha il conto bloccato da tempo, se è già in fallimento.
Documenti che servono dall’Italia
- Procura all’avvocato firmata dal legale rappresentante. Vi diciamo per iscritto se nel vostro caso serve la firma autenticata dal notaio.
- Visura camerale recente, che dimostra chi rappresenta la vostra società.
- Fatture, DDT o CMR firmati dal cliente, contratto o conferme d’ordine, mail in cui il cliente riconosce il debito.
- Apostille: Italia e Serbia aderiscono alla Convenzione dell’Aia del 1961, quindi sui documenti pubblici italiani (visura, autentica notarile) basta l’apostille, senza legalizzazione consolare.
- Traduzione: in tribunale tutto va presentato in serbo. La traduzione la fa un traduttore giurato in Serbia, apostille compresa.
Se il cliente fallisce
Con l’apertura del fallimento (stečaj) le esecuzioni singole si fermano e il credito va insinuato nella procedura (prijava potraživanja), per iscritto e con i documenti. Il termine lo fissa il tribunale nella decisione di apertura: non meno di 30 e non più di 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale serba (Službeni glasnik), secondo l’art. 70 della legge fallimentare. Leggete subito l’avviso e non aspettate l’ultimo giorno: una domanda tardiva rischia di non essere presa in considerazione. Chi ha un pegno o un’ipoteca ha una posizione diversa dai creditori chirografari: va detto nella domanda.
L’avviso lo leggono in pochi in Italia. Se il cliente serbo smette di rispondere, conviene controllare subito se è stata aperta una procedura.
La cambiale serba come garanzia per le prossime forniture
In Serbia è normale chiedere al cliente una cambiale in bianco (menica) con l’autorizzazione al riempimento (menično ovlašćenje). Il cliente deve registrarla nel Registro delle cambiali tenuto dalla Banca nazionale di Serbia, e voi potete controllare che lo abbia fatto. Se poi non paga, la cambiale si presenta all’incasso sul conto del debitore, senza passare dal tribunale. Come si fa in pratica quando il creditore è un’impresa italiana senza conto in Serbia lo verifichiamo prima che accettiate la cambiale.
La cambiale è anche un documento autentico ai fini dell’esecuzione, e l’opposizione del debitore contro un decreto basato sulla cambiale non ferma l’esecuzione. Per le nuove forniture chiedete: la cambiale firmata, l’autorizzazione al riempimento, il cartellino delle firme depositate (karton deponovanih potpisa) e la prova della registrazione.
Come lavoriamo
- Ci scrivete, anche in italiano. Su WhatsApp, Viber o per email: bastano due righe sul caso. Vi rispondiamo per iscritto, in italiano, e la prima risposta non costa nulla.
- Se serve guardare le carte, analisi scritta a 120 €. Leggiamo i documenti e vi mandiamo per iscritto cosa si può fare, con tempi e rischi. Se poi ci affidate la pratica, i 120 € vengono scalati dal compenso.
- Preventivo e contratto prima di qualsiasi pagamento. Il compenso per il recupero lo scriviamo in un preventivo dopo aver visto fatture e documenti: dipende dall’importo, dai documenti e da cosa ha fatto finora il cliente. Firmiamo un contratto d’incarico e vi mandiamo la fattura: si paga solo dopo, e solo con bonifico bancario.
- Tutto per iscritto. Non facciamo telefonate né videochiamate: ogni passaggio, ogni documento e ogni aggiornamento vi arriva per iscritto, così resta traccia.
I messaggi li legge il nostro avvocato, che esercita a Belgrado da 14 anni. Non promettiamo risultati: vi diciamo per iscritto cosa è realistico nel vostro caso.
Informazioni generali, non consulenza legale o fiscale sul vostro caso. Testo verificato sulle fonti indicate il 3 novembre 2026.
Fonti
- Zakon o izvršenju i obezbeđenju (legge sull’esecuzione), «Sl. glasnik RS» 106/2015 … 91/2025: artt. 4, 33, 52, 86–90
- Zakon o obligacionim odnosima (legge sulle obbligazioni), artt. 361, 371, 372, 374, 379, 387, 388
- Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, «Sl. glasnik RS» 119/2012 … 109/2025: artt. 3, 5, 7
- Zakon o zateznoj kamati (legge sugli interessi di mora), «Sl. glasnik RS» 119/2012
- Zakon o stečaju (legge fallimentare), «Sl. glasnik RS» 104/2009 … 44/2025: art. 70 (termine per l’insinuazione dei crediti)
- Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, artt. 86–92 (riconoscimento delle sentenze straniere, reciprocità presunta)
- Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 sull’abolizione della legalizzazione (apostille): Italia e Serbia sono parti