Cosa serve
- Copia autentica della sentenza o del decreto, con apostille.
- Certificazione che la decisione è definitiva (passata in giudicato).
- Per eseguirla in Serbia, anche la certificazione di esecutività.
- Traduzione giurata in serbo, fatta in Serbia.
- Procura all’avvocato: non serve venire.
Quando il tribunale serbo rifiuta
- Se il convenuto non ha potuto partecipare al procedimento, soprattutto se l’atto introduttivo non gli è stato notificato personalmente (art. 88). Per i decreti ingiuntivi è il punto da guardare per primo.
- Se la materia è di competenza esclusiva dei giudici serbi, per esempio i diritti reali sugli immobili in Serbia (art. 89).
- Se la decisione è contraria all’ordine pubblico serbo (art. 91).
Il tribunale serbo non riesamina il merito: controlla solo queste condizioni. Contro la decisione c’è ricorso entro 15 giorni.
I casi più frequenti
- Crediti commerciali: se avete solo fatture, spesso è più rapido chiedere l’esecuzione direttamente in Serbia. Vedete decreto ingiuntivo e Serbia.
- Divorzio: un cittadino serbo divorziato in Italia deve far riconoscere la sentenza perché risulti nei registri serbi.
- Successioni: per gli immobili in Serbia decide comunque il giudice serbo. Vedete successione e immobili.
Come lavoriamo
- Ci scrivete, anche in italiano. Su WhatsApp, Viber o per email, con due righe sul caso. Scriveteci in italiano: rispondiamo per iscritto in italiano. La prima risposta scritta non costa nulla.
- Se serve guardare le carte, analisi scritta a 120 €. Leggiamo i documenti e vi mandiamo per iscritto cosa si può fare, con tempi e rischi. Se poi ci affidate la pratica, i 120 € vengono scalati dal compenso.
- Preventivo e contratto prima di qualsiasi pagamento. Per il riconoscimento scriviamo un preventivo fisso dopo aver visto la decisione e la prova della notifica. Firmiamo un contratto d’incarico e vi mandiamo la fattura: si paga solo dopo, e solo con bonifico bancario.
- Tutto per iscritto. Non facciamo telefonate né videochiamate: ogni passaggio, ogni documento e ogni aggiornamento vi arriva per iscritto, così resta traccia.
I messaggi li legge il nostro avvocato, 14 anni di pratica a Belgrado. Non promettiamo risultati: vi diciamo per iscritto cosa è realistico nel vostro caso.
Informazioni generali, non consulenza legale o fiscale sul vostro caso. Testo verificato sulle fonti indicate il 5 novembre 2026.
Fonti
- Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: artt. 86–101
- Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 (apostille): Italia e Serbia sono parti